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Procura Template - Ministero della Giustizia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera

Servizi per il Professionista

COMUNICAZIONE EX ART. 335 C.P.P.

Dove si richiede?

Difensore: Tramite il Portale deposito atti penali (PDP)

Privato:  Ricezione Atti - Piano secondo- Procura Repubblica di Matera 

Descrizione

La comunicazione delle iscrizioni prevista dal secondo comma dell’art. 335 c.p.p. contiene menzione dei procedimenti iscritti a R.G.N.R. pendenti nella fase delle indagini preliminari.

Chi lo può richiedere?

L’indagato o la parte offesa e i rispettivi avvocati difensori muniti di nomina o delega.

Cosa occorre (documentazione, modulistica, etc.)

E’ predisposta apposita modulistica rinvenibile presso gli uffici

L’ufficio rilascia la comunicazione delle iscrizioni ai sensi dell’art. 335 cpp al difensore con invio alla mail indicata nell'istanza, ovvero, per le istanze processate con l'Applicativo Processo Penale (APP) mediante invio automatico da parte del sistema.

Quanto costa?

Esente da imposta di bollo e diritti.

ATTESTAZIONE DEPOSITI ATTI GIUDIZIARI

Dove si richiede?

Ufficio Ricezione Atti contestualmente al deposito di atti e documenti.

Descrizione

L’art. 116 cpp c. 3 bis dispone : “Quando il difensore, anche a mezzo di sostituto, presenta all’autorità giudiziaria atti e documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia”.
In attuazione di tale disposizione, la Segreteria della Procura della Repubblica, su richiesta del difensore o del suo delegato, appone un timbro di ricezione in calce alla copia dell’atto depositato. Il timbro con la sottoscrizione dell’incaricato ha valore di attestazione di avvenuto deposito.

Normativa

Art. 116 c. 3-bis c.p.p.
Nota Ministero Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VIII Prot. N. 8/1684(U)/13 Ques(2001) del 23/5/2001

Quanto costa?

Una marca da bollo da € 3.92
La nota del Ministero Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio
VIII Prot. N. 8/1684(U)/13 Ques(2001) del 23/5/2001 ha precisato che l’attestazione di avvenuto
deposito è riconducibile alla categoria delle certificazioni.

PAGAMENTO TELEMATICO DIRITTI DI COPIA

Descrizione

In attuazione all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale del D.L. 179/2012, come convertito in legge, il Ministero della giustizia permette, tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA.

La funzionalità è disponibile sul Portale dei servizi telematici http://pst.giustizia.it

L’attestazione di avvenuto pagamento è costituita dalla Ricevuta Telematica (RT).il cui originale è memorizzato nei sistemi informatici di Giustizia mentre una copia, in formato pdf,viene fornita al soggetto pagatore.

Ogni pagamento è caratterizzato da un Identificativo Univoco (sequenza alfanumerica di 35 caratteri) che ne permette l’individuazione all’interno dell’archivio pagamenti.

Per poter considerare valido il pagamento, l’articolazione dell’Ufficio che ha ricevuto dal pagatore la copia della Ricevuta Telematica verificherà la presenza della RT (nonchè la correttezza della causale) all'interno del sistema e procederà quindi all'annullamento della RT in modo che questa non possa più essere usata in altri contesti.

Effettuata tale operazione sarà possibile trasmettere al soggetto pagatore le copie richieste attraverso posta certificata.

Con nota protocollo 8933.U del 6 marzo 2023 la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati ha fornito indicazioni di dettaglio per l'accettazione dei pagamenti e l'annullo dei diritti di copia:

Ai sensi degli artt. 192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come da ultimo modificato dal D. Lgs 149/2022, i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale, devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma di cui all’art 5 comma 2 del D. Lgs 82/2005 (c.d. piattaforma pagoPA).

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